ASSOCIAZIONE ROOT aps
DEFINIZIONE E SEDE
Art. 1
L’Associazione ROOT APS, (di seguito denominata Associazione) priva di personalità giuridica, è costituita – ai sensi degli artt. 21 e 35 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) – per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art.2, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS.) e un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.
Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La sede legale è in Bertinoro (FC), in Via Santa Croce n. 6669 e il suo trasferimento all’interno del medesimo Comune, deliberato dall’Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria.
L’associazione, condividendone le finalità, aderisce all’Associazione e rete associativa “ARCI APS”, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.
FINALITA’ – ATTIVITA’ – RISORSE
Art. 2
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire al benessere psicofisico e alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto al comma 4 dell’art. 85 del D. Lgs. N. 117/2017.
Art. 3
Oltre alle attività di cui all’art. 2, l’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per i quali provvederà ad istituire apposito registro; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
I SOCI
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.
Art. 6
All’atto della richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 4, uno o più Referenti delegati dal Consiglio direttivo, previo versamento della quota associativa, provvedono al rilascio della tessera sociale; a partire da tale momento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Sarà cura del Consiglio direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre 60 giorni dall’ingresso, le nuove ammissioni ed annotarle nel libro Soci.
Nel caso in cui il Referente non provveda al rilascio della tessera, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta – entro i successivi 30 giorni – alla valutazione del Consiglio direttivo che dovrà decidere nei successivi 30 giorni; in caso di conferma del diniego, il Consiglio direttivo provvede a dare apposita comunicazione motivata all’interessato, il quale, entro i successivi 30 giorni potrà presentare ricorso all’Assemblea dei Soci. Sul ricorso, il Consiglio Direttivo, si pronuncerà in via definitiva.
Art. 7
I soci hanno diritto a:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
- a discutere e approvare il bilancio o, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, il rendiconto finanziario per cassa;
- a discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- a discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali, se decorsi almeno tre mesi;
- ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere canditati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
Art. 8
Il socio è tenuto a:
- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell’Assemblea dei soci.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 9
La qualifica di socio si perde per:
- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento; in mancanza di proprio Regolamento si fa riferimento al Regolamento del livello sovraordinato dell’Associazione ARCI;
- recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio direttivo;
- espulsione.
Art. 10
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari – secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l’espulsione, da deliberarsi in seduta collegiale, – nei confronti del socio che si renda responsabile di:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali dell’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 del presente statuto. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.
Art. 11
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, ovvero mediante posta elettronica certificata. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all’attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito.
Nell’attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art. 12
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, entro i limiti compatibili con la normativa vigente.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:
- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi associativi;
- da erogazioni liberali;
- da proventi per attività di raccolta fondi;
- da entrate da convenzioni;
- dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all’art. 2;
- dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati, loro familiari e agli associati della medesima rete associativa nazionale;
- dai corrispettivi specifici per le attività di cui all’art. 3.
Resta fermo quanto disposto all’art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13
L’esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.
In caso di comprovata necessità o impedimento può essere prevista una proroga che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ORGANI SOCIALI
Art. 14
Sono organi sociali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo e il Revisore legale nei casi previsti dalla legge. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.
Possono partecipare all’Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Ai soci minorenni può essere richiesto un voto consultivo.
Art. 16
Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network, ecc.).
Art. 17
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 18
L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, non più di un socio.
Art. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, le modifiche da apportare allo Statuto potranno comunque essere deliberate con il voto dei ¾ dei soci presenti.
Art. 20
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall’Assemblea a maggioranza e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento elettivo.
Del verbale e degli atti deliberativi dell’Assemblea dei soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell’assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell’Associazione secondo quanto stabilito all’art. 7.
Art. 21
L’Assemblea ordinaria dei soci:
- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il Bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto finanziario per cassa;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo dell’Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle esclusioni;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste all’art. 19
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile e dura in carica tre anni.
È composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 23
Il Consiglio direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.
Art. 24
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio direttivo stesso;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni;
- il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
Il Consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione,
Art. 25
Compiti del Consiglio direttivo sono:
- convocare l’Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell’Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
- deliberare sulla determinazione della quota sociale annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione; ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio è redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui vi abbiano provveduto uno o più Referenti, scelti con apposita delibera anche al di fuori dei suoi componenti;
- deliberare circa il richiamo scritto nei confronti dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all’art. 10;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall’Assemblea dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
- ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
Art. 26
Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all’anno. Il Consiglio direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Se il Consiglio Direttivo è composto di soli tre membri occorre che siano tutti presenti per la validità dell’assemblea.
E’ da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità degli Amministratori.
Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Amministratore. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell’Associazione.
Art. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio direttivo; nell’impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio direttivo decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l’intero Consiglio direttivo decade.
In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro sessanta giorni.
IL PRESIDENTE
Art. 28
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Consiglio direttivo utile.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 29
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c.
Fermo restando il controllo contabile, all’Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 30
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con il voto dei ¾ dei soci presenti.
In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aderenti all’Associazione Arci con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.
E’ in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
NORME TRANSITORIE
Art. 32
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.